Il mio cane

Il cane è sicuramente il miglior amico dell’uomo e nella nostra vita tutti, o quasi, abbiamo avuto il desiderio di avere un “pelosetto” fra le braccia; giocarci o semplicemente averlo in giro per casa è un’esperienza bellissima e diventerà presto parte della tua famiglia. Come ogni altro animale, anche il cane, necessita di attenzioni e cura e spesso non tutti sanno che, oltre a regalare emozioni potrebbe essere causa di dolori. Ovviamente non per colpa del cane, ma della nostra scarsa conoscenza delle norme che regolano la detenzione del nostro amico a quattro zampe. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare una serie di articoli dove parleremo degli animali e della loro gestione. Iniziamo questa rassegna parlando delle norme che regolano l’acquisto o meglio il possesso, di un cane.

La prima cosa da sapere è che ogni cane, entro i primi due mesi di vita deve essere provvisto di microchip: un dispositivo inoculato sottopelle (generalmente sulla parte superiore del collo) che contiene un codice numerico univoco. Questo codice, comunicato ed inserito nel data base dell’ASL Veterinaria dal vostro Medico-Veterinario permette di identificare in modo univoco l’animale ed il suo proprietario. L’anagrafe canina è stata istituita con la Legge 281/1991 e s.m. con valenza regionale; attualmente l’iscrizione all’anagrafe è obbligatorio per tutti i cani, ma può essere fatta anche per i gatti ed i furetti. Lo scopo di questo dispositivo è duplice: in caso di smarrimento o furto dell’animale il microchip potrà essere letto e, risalendo al proprietario, garantirvi il suo ritrovamento; dall’altro ci sarà un controllo da parte delle ASL veterinarie degli animali presenti sul territorio. Veniamo ora a parlare degli aspetti meno conosciuti: è’ bene inoltre sapere che il proprietario dell’animale o chi in quel momento lo detiene è responsabile per eventuali danni cagionati dall’animale in base all’art. 2052 del Codice Civile. Inoltre danni a persone e/o cose, ivi compresi altri animali, possono essere oggetto di risarcimento da parte del proprietario e del detentore anche temporaneo; proprio per questo motivo è raccomandato inserire gli animali nella polizza assicurativa RCT. E’ importante sottolineare che il proprietario del cane ha il diritto di regresso nei confronti del detentore dell’animale a lui affidato. Per proprietario si intende chi legalmente è proprietario dell’animale, chi cioè è registrato nel database dell’ASL veterinaria mentre il detentore è colui che in quel momento ha la gestione del cane. Vi sono poi una serie di circostanze di natura penale relative al possesso/gestione dell’animale, che riassumiamo brevemente di seguito:

Omessa custodia e malgoverno: chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta. [art. 672 C.P.]. Questo si applica a chiunque in quel momento ha il compito di gestire l’animale. E’ rilevante sottolineare che questo articolo riporta la dicitura “persona inesperta” in questo caso il legislatore intende richiamare l’attenzione del proprietario sull’affidare il proprio cane ad una persona che per vari motivi non sia in grado di poterlo gestire.

Lesione colposa: si configura questo delitto qualora la mancata (o scorretta) custodia del cane cagioni un danno psico-fisico ad altra persona [art. 590 C.P.]. Ne risponde il detentore ma può anche essere chiamato a risponderne il proprietario qualora abbia affidato il proprio animale a persona inesperta: il proprietario cioè è titolare di una posizione di garanzia. Qui è importante sottolineare l’inserimento dell’aspetto “psicologico” che può cagionare un eventuale incidente e come questi sia passibile di risarcimento.

Omicidio colposo: qualora dall’errata gestione dell’animale scaturisca in un incidente che cagioni il decesso di una persona o di un altro animale [art. 589 C.P.]. Il Legislatore ha qui inserito anche la morte (colposa) causata dal proprio animale (del proprietario/detentore) nei confronti di altro animale.

Anche la Corte di Cassazione più volte si è espressa confermando che colui che detiene o accetta di detenere anche temporaneamente un cane, si assume l’obbligo di controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela ed accorgimento idoneo a prevenire possibili danni a cose, persone e /o animali. Non discrimina cioè il fatto che il detentore percepisca o meno un utile dalla detenzione dell’animale: in altre parole, ne risponde sia il dog-sitter o la struttura (che accetta di detenere il cane dietro pagamento di una somma di denaro) che l’amico che si presta a detenerlo a titolo gratuito. Si rileva che il proprietario che affida il proprio animale a persona “non idonea” alla sua gestione, oltre ad eventuali fattispecie di natura penale è passibile di sanzione amministrativa. Dal punto di vista della salute e del benessere dell’animale, chi sceglie di possederne uno deve documentarsi sulla sua gestione, sull’etologia e su tutte le profilassi sanitarie obbligatorie e facoltative consultando il proprio Medico-Veterinario. E’ infatti palese che un animale abbia necessità (anche alimentari) proprie e legate alla sua natura ed è quindi compito di chi lo possiede essere informato così da poterne provvedere.

L’amore per gli animali, l’amore per il proprio cane, non può prevaricare il diritto di coloro che la pensano in modo diverso dal nostro: si chiama educazione e civile convivenza.

Il controllo su questi ed altri aspetti legati agli animali è demandato a tutte le Forze di Polizia ivi comprese le Guardie Zoofile.

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